Art. 5.
(Temperatura dell'acqua).

      1. La temperatura dell'acqua delle vasche deve essere continuamente mantenuta tra i 22C e i 26C per le piscine scoperte e tra 26C e i 30C per quelle coperte.
      2. Devono inoltre essere apposti, in modo da risultare ben visibili da parte degli utenti, uno o più cartelli con l'indicazione della temperatura dell'acqua.
      3. La temperatura deve essere controllata ogni ora, riportando i relativi valori su apposito registro, da tenere a disposizione dei servizi di vigilanza e ispezione.
      4. Per le attività natatorie agonistiche i limiti della temperatura dell'acqua sono quelli previsti dai regolamenti della Federazione italiana nuoto.
      5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle piscine termali per uso terapeutico.